Privacy XP

è il più potente e completo software gestionale per l'adozione delle misure...

Anti Riciclaggio XP

è il nuovo software in materia di antiriciclaggio che mette in regola i professionisti...

Log Privacy Xp

è il software semplice ed efficace per adeguarsi alle nuove disposizioni del Garante...

Privacy PA

nasce dallo sviluppo di Privacy XP ed è "tagliato su misura" per i Comuni...
News

Privacy, l'Europa verso le nuove regole

Le nuove regole dell’Ue sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati personali suscitano non poche preoccupazioni nel mondo delle aziende. Lo rende noto il Financial Times, aggiungendo che il nuovo pacchetto per l’armonizzazione delle leggi sulla privacy e suilla data protection, che entrerà in vigore nei 27 paesi dell’Unione Europea superando la frammentazione nazionale oggi in vigore, sarà presentato dalla Commissione Europea fra due giorni. Ma già da tempo le aziende, in particolare gli operatori Tlc europei rappresentati dall'Etno, temono che il giro di vite in arrivo sarà molto più stringente del previsto. Particolarmente temuta la misura che obbligherebbe le aziende a chiedere il permesso preventivo ad ogni persona registrata nei loro data base. La nuova normativa interesserà anche le aziende extra Ue che hanno a che fare con consumatori europei. Una misura già osteggiata dalle Autorità statunitensi. Mercoledì prossimo la Commissione Europea renderà noto il nuovo pacchetto su privacy e data protection, che imporrà a tutte le aziende un cambiamento totale del modo di trattare i dati su clienti e personale interno. Si tratta del primo intervento normativo in materia di privacy dal 1995, quando la legge sulla privacy entro in vigore nell’Ue. L’impatto del nuovo pacchetto non riguarderà soltanto web company come Google e Facebook, che gestiscono milioni di dati personali degli utenti, ma tutte le aziende. In particolare, tutte le aziende che hanno un database dove sono conservati i dati personali di dipendenti e clienti, che dovranno per legge giustificare come sono entrati in possesso dei dati personali e a quale scopo li utilizzano. “Da anni facciamo pressione perché la gestione dei dati personali venga armonizzata nell’Ue – dice Ron Zink, chief operating officer di Microsoft Europe e consulente generale associato – ma siamo preoccupati che le nuove proposte siano troppo restrittive”. Una bozza delle nuove proposte in discussione consultata dal Financial Times, prevede una multa fino al 2% del fatturato globale ai danni delle aziende che violino le nuove norme sulla privacy. In precedenza, Viviane Reading, commissario Ue per la Giustizia e deus ex machina della nuova normativa, aveva proposto una multa fino al 5% del fatturato globale in caso di trasgressione da parte delle aziende. Di certo, il mondo del business farà di tutto per rendere meno stringenti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, che dovrebbe entrare in vigore entro un anno. Altri temi caldi nel pacchetto privacy, l’obbligo per le aziende che offrono servizi online di garantire il “diritto all’oblio” agli utenti. Una bella gatta da pelare per web company come ad esempio Facebook e LinkedIn. Inoltre, l’Ue intende imporre alle aziende che subiscono perdite di dati personali l’obbligo di comunicarlo agli interessati e alle autorità di riferimento. Le aziende con più di 250 dipendenti dovranno nominare un responsabile interno per la privacy, per assicurare il rispetto delle regole sulla data protection. Infine, è prevista la creazione di un nuovo European Data Protection Board, composto dai 27 regolatori dell’Ue in seno alla Commissione Europea, allo scopo di coordinare casi che coinvolgono diversi paesi, come ad esempio quello che l’anno scorso ha interessato Google Street View, che in mancanza di un unico organismo ha portato all’apertura di una dozzina di dossier in diversi paesi europei.

Garante privacy: per la tranquillità di utenti e consumatori no alle telefonate mute

È proprio sul fenomeno delle telefonate mute, quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore che il Garante per la privacy, nel comunicato stampa del 15 dicembre 2011, ha dettato alcune prescrizioni. Ciò che ha spinto l’Autorità all’intervento è lo spropositato aumento delle segnalazioni per chiamate di questo tipo che gli abbonati rivolgono all'Autorità. Il fenomeno nasce dall’uso da parte delle aziende di sistemi di instradamento automatico di telefonate con la finalità di mettere in comunicazione gli utenti contattati con i call center addetti alla promozione di servizi e prodotti di quelle stesse aziende: tuttavia, tali sistemi se impropriamente utilizzati possono provocare gravi disagi agli utenti. È quanto accaduto con un’importante società energetica, la prima ad essere finita nel mirino del Garante. Il sistema utilizzato dalla società prevedeva, infatti, la possibilità di inoltrare ai numerosi call center un numero di telefonate anche molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori: questo al fine di evitare tempi morti o inattività. Di conseguenza, però, non per tutte le chiamate c’era sempre un operatore disponibile, pertanto, chi rispondeva si trovava spesso di fronte ad una telefonata “muta” che, soprattutto se ripetuta, generava negli utenti fastidi e anche allarme. L’Autorità ha, dunque, prescritto una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori: è necessario, infatti, che chi si dota di sistemi di chiamata di questo tipo utilizzi accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata “muta” ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per almeno trenta giorni. In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.

Decreto Salva Italia: ma quale semplificazione privacy?

"Niente più privacy nella PA e nelle imprese! Non si applica più il Codice privacy e tutto si semplifica! Attentato-privacy per enti pubblici e società!" si è letto di tutto in questi ultimi giorni in merito alle innovazioni contenute nel decreto "Salva Italia" e molti commentatori, salvo rare eccezioni, pur di divulgare per primi l'ultima novità, hanno inseguito i titoloni dei giornali senza fermarsi a meditare sulla reale portata di questa riforma oggi in vigore. Ebbene sì, è giusto dirlo subito: non cambia nulla, ma proprio nulla per imprese e PA in termini di adempimenti privacy, anzi, con quest'ultima riforma si blocca anche qualche pericolosa, precedente tendenza verso la selvaggia semplificazione. Molti hanno divagato spensieratamente sulla nuova definizione di dato personale, senza rendersi conto nella maggior parte dei casi che la nozione di titolare del trattamento dei dati personali non è cambiata e per i titolari imprese e PA non è, quindi, cambiato nulla! Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un minimo di necessaria chiarezza. Il c.d. Decreto "Salva Italia" previsto dalla manovra Monti (Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, in G.U. 6/12/2011 n. 284, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha introdotto alcune modifiche sostanziali al Codice Privacy. A un primo sguardo sembrerebbe trattarsi di un semplice allineamento della normativa italiana a quella europea, che già vede al centro della tutela della riservatezza l'interessato inteso solo nella sua accezione di "persona fisica", attribuendo a quest'ultimo il diritto a un corretto trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di terzi (siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni). In realtà, le implicazioni sono di maggiore portata e degne di un commento un po' più approfondito. Ma proviamo a capire di cosa si tratta esaminando il testo della riforma. L'art. 40 del Decreto, infatti, prescrive: Per la riduzione degli oneri in materia di privacy sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente o associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile". b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse. c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato. d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso. e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa". Da quanto sopra si evince che è considerato dato personale "qualunque informazione relativa alla persona fisica" e, quindi, non più i dati relativi a società, enti o associazioni. Stessa cosa dicasi per la definizione di interessato, identificato oramai solo con la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali. A ben vedere - e come già in precedenza anticipato - da queste prime modifiche emerge un dato non trascurabile: tra le definizioni che sono state modificate resta immutato il concetto di titolare del trattamento. Infatti, il titolare è sempre la "persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo a cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza". La conseguenza immediata pertanto è che, nonostante l'intervenuta modifica, le imprese e gli enti dovranno continuare ad adottare tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003, compreso il DPS e le prescrizioni contenute nei vari provvedimenti dell'Autorità Garante, emanati per regolamentare specifici casi (tali soggetti, infatti, continueranno inevitabilmente a trattare dati personali di persone fisiche o soggetti terzi come dipendenti, clienti, fornitori, cittadini, pazienti, per i quali la normativa in materia di privacy dispone una tutela completa). Ma c'è di più: è stato abrogato, infatti, il comma 3-bis dell'art. 5 del Codice Privacy (introdotto dal recente "Decreto Sviluppo", D.L. n. 70/2011) che prevedeva addirittura l'esclusione dall'applicazione del Codice Privacy qualora il trattamento dei dati personali fosse effettuato da persone giuridiche, imprese, enti o associazioni nell'ambito di rapporti intercorrenti tra i medesimi soggetti esclusivamente per finalità amministrativo-contabili. Altro che semplificazione! L'unico articolo che poteva davvero semplificare, infatti, è stato abrogato dal legislatore, quasi a voler ribadire con forza che la privacy e tutti i suoi adempimenti si continueranno ad applicare per tutti i titolari del trattamento (siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni). La privacy - ci sembra giusto ricordarlo - non deve, infatti, essere intesa solamente come riservatezza o diritto a non veder trattati i propri dati, ma come adozione di una serie di cautele tecniche, organizzative e di sicurezza che tutti (imprese ed enti compresi) devono rispettare per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati personali e delle informazioni in genere (e, quindi, anche di titolarità di terze persone fisiche, giuridiche o enti). D'altronde proprio in questo periodo, con una Circolare del 3 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli e verifiche nei confronti degli intermediari Entratel (commercialisti e soggetti intermediari), dettando altresì una serie di regole e di misure (fisiche e organizzative) per tutelare la riservatezza degli interessati (clienti, dipendenti, fornitori di beni e servizi). Per altro verso anche l'appena riformato Codice dell'Amministrazione Digitale ha introdotto notevoli misure di sicurezza tecnologiche e organizzative (si pensi all'art. 50-bis sulla "continuità operativa" o ai rinvii alle varie norme del Codice Privacy agli artt. 44 e 44 comma 1-bis o 51, che richiamano espressamente i principi di sicurezza e gli adempimenti in materia privacy di cui al d.lgs. 196/2003) che non avrebbero più senso se intendessimo l'attuale riforma del Codice Privacy come un semplice alleggerimento degli adempimenti per le persone giuridiche e gli enti. Pertanto, se anche la finalità dichiarata poteva forse essere quella della riduzione degli adempimenti burocratici (e noi abbiamo comunque dubbi in proposito), il risultato ottenuto va nella direzione opposta: infatti, se il riferimento a persone giuridiche ed enti rimane nella definizione di "titolare" e "abbonato" (continuando, ad esempio, questi ultimi a essere tutelati e protetti in tema di telemarketing), di semplificazione non c'è traccia. L'unico risultato oggettivo, piuttosto, è che imprese ed enti non avranno più la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e di far valere tali diritti in un eventuale contenzioso giudiziario (es. richieste di risarcimento danni) o dinanzi all'Autorità Garante, in quanto non possono più essere considerati "interessati al trattamento". Imprese, enti o associazioni potranno solo essere chiamati in causa quali semplici convenuti, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, senza poter essere soggetti attivi e poter tutelare le proprie ragioni. In conclusione, sicuramente imprese ed enti saranno meno tutelati (in quanto persone giuridiche) dalla normativa in materia di privacy, ma dal punto di vista organizzativo e delle misure di sicurezza non cambia assolutamente nulla ed essi dovranno comunque preoccuparsi di adottare e rispettare i consueti adempimenti in tema di misure minime, necessarie e idonee. Quale impresa o pubblica amministrazione, infatti, può affermare di non trattare dati di "persone fisiche"? Oppure potrà, forse, un'impresa o un ente che si avvale di servizi di conservazione digitale o di cloud computing prescindere dal regolamentare col suo fornitore di servizi il rispetto delle condizioni di sicurezza e privacy solo perché si tratta di un rapporto tra persone giuridiche? Evidentemente no e c'è da scommettere invece che il Garante Privacy vigilerà in maniera ancora più rigorosa sul rispetto dei provvedimenti e delle regole a tutela dei dati, delle informazioni e della riservatezza degli interessati.

Decreto Monti: niente più privacy per i dati di imprese ed enti pubblici, ma rimangono Dps e misure di sicurezza

Federprivacy aveva espresso le proprie preoccupazioni, e alla fine il buonsenso sembra aver prevalso: se da una parte le modifiche introdotte dal Decreto Monti introducono certe semplificazioni auspicate ed adeguamenti alla Direttiva Europea per la protezione dei dati personali, non vi è però stato alcun pensionamento per il Dps. Quali sono dunque le novità nel Codice della Privacy? Il diritto alla riservatezza rimane solo per le persone fisiche, come accade nella maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea. Mentre per i dati di imprese, persone giuridiche, enti e associazioni si vara una significativa liberalizzazione. Cosa cambia nella sostanza? in pratica, si potranno trattare i dati di enti, pubblici e privati, senza dover chiedere il consenso: ad esempio diventa a questo punto lecito il telemarketing nei confronti di imprese, associazioni ed enti pubblici. La semplificazione lascia infatti tutta una serie di dati fuori dal campo di applicazione del Codice della Privacy relativi alle persone giuridiche. E’ una semplificazione non da poco, anche se non c'è stato poi alcuna abolizione per il Dps e per gli altri adempimenti privacy che in prima battuta erano comparsi nel precedente decreto del Governo Berlusconi. Rimangono, infatti, gli obblighi previsti per il trattamento dei dati delle persone fisiche e quindi permane, per esempio, l'obbligo del documento programmatico sulla sicurezza per chi tratta dati sensibili mediante strumenti elettronici. Ma passiamo in rassegna le modifiche (vedasi anche l'articolo dell' Avv. Luca Giacopuzzi) : innanzi tutto all'articolo 4, comma 1, del Codice della privacy, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile». L'articolo 4, lettera b), definisce che cosa deve intendersi per dato personale e, quindi, quali informazioni siano protette dal codice della privacy. Con la soppressione del riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni, solo le informazioni relative alle persone fisiche rimangono oggetto di tutela. Conseguente alla soppressione descritta è un'altra modifica soppressiva, stavolta, alla lettera i), sempre dell'articolo 4, del codice della privacy. La lettera i) citata definisce chi debba considerarsi «interessato», cioè il soggetto cui si riferiscono i dati personali. Mentre nella versione originaria poteva considerarsi «interessato» anche una persona giuridica, un ente o un'associazione, con la modifica della manovra è «interessato» solo una persona fisica. E solo una persona fisica potrà esercitare i diritti previsti dal Codice della privacy: conoscere quali dati siano trattati dal titolare del trattamento, ottenerne la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione o anche, in alcuni casi, la cancellazione. Un ente collettivo non potrà più esercitare tali diritti, considerato che i suoi dati non sono più soggetti alle applicazioni del Dlgs 196/2003. Tanto che la manovra Monti abroga l'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 4 del codice, e cioè la disposizione in cui si dettagliavano le modalità per identificare la persona fisica titolata a esercitare i diritti per conto della persona giuridica, ente o associazione. L'eliminazione dei dati degli enti collettivi da quelli tutelati implica il venir meno delle disposizioni che regolano le modalità di esercizio dei diritti stessi. La manovra Monti abroga anche il comma 3-bis dell'articolo 5 del codice: si tratta della disposizione aggiunta dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legge 70/2011, che aveva escluso dall'applicazione del Codice della privacy , il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, ma solo quando effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili. Dati di persone giuridiche, enti e associazioni che sono anche trasferibili all'estero senza più necessità di una norma autorizzativa ad hoc (si veda la soppressione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa. L’obiettivo delle modifiche è quello di escludere dal Codice della Privacy i dati delle imprese e degli enti pubblici, ma non quello di eliminare gli adempimenti per questi soggetti. Se da una parte le imprese non dovranno preoccuparsi della normativa sulla privacy quando trattano dati di altre imprese, d’altra parte dovranno continuare ad effettuare tutti gli adempimenti privacy (informativa/consenso/Dps/misure di sicurezza/etc.) quando trattano i dati dei propri dipendenti e collaboratori, fornitori e anche clienti, se questi ultimi persone fisiche, praticamente nella quasi totalità dei casi. La liberalizzazione dell'uso dei dati di persone giuridiche porterà come effetto positivo per le imprese quello di una possibile facilitazione nel trattamento dei dati effettuato ai fini di attività di marketing o di comunicazione promozionale diretta a società,enti, pubblica amministrazione ed associazioni.Nel complesso, una manovra equilibrata e positiva.

Privacy, la UE multerà la fuga dei dati IT

La Commissione europea sta mettendo a punto una nuova direttiva in materia di privacy e protezione dati. Nell’anno nero della fuga dei dati (data breach hanno colpito svariati colossi hi-tech, a partire dal caso Sony Playstation Network), la UE sta realizzando la Data Protection Directive. Già nei mesi scorsi la UE ha preso atto dei recenti data breach: i casi di Sega (1,3 milioni di dati compromessi), Playstation Network (100 milioni di dati trafugati) e i cyber attacchi a Fmi e Citigroup (con 360.000 account hackerati) sono sotto gli occhi di tutti. Proteggere i dati non è un optional, ma è priorità: anche per banche e servizi finanziari. La direttiva Data Protection promette multe fino al 5% del turnover. Secondo il Financial Times la proposta della Commissione europea imporrà inoltre notifiche obbligatorie in 24 ore a tutte le aziende vittime di data breach, a difesa della privacy dei cittadini. Infine le aziende con oltre 250 dipendenti dovranno avere uno staff a tempo pieno dedicato alla tutela dei dati. Secondo lo studio di avvocati Eversheds l’obbligo della notifica in 24 ore non è banale, perché non sempre si è in grado di stabilire subito quando la fuga di dati è effettivamente avvenuta; inoltre a volte le aziende grandi non processano dati sensibili, al contrario di piccole aziende, però non sottoposte all’obbligo. Nonostante alcune lacune, la direttiva si preannuncia comunque interessante perché mette al centro il diritto degli utenti alla protezioni dei dati nell’era digitale. Lo scorso giugno il commissario europeo per la giustizia, Viviane Reding, ha affermato che bisogna offrire assicurazione agli utenti business in merito ad una seria e coscienziosa protezione dei dati.

Attraverso la sottoscrizione del servizio DPS Facile, il Cliente beneficia di un appuntamento telefonico con un nostro Consulente che lo guida passo-passo nella realizzazione di tutto il DPS. Al termine di tale operazione il Cliente avrà sul proprio PC una gestione corretta e ottimale di tutti gli oneri amministrativi e dovrà passare alla sola fase di stampa.