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Privacy, nuovo Garante: Brunetta in pole

Renato Brunetta sarà il nuovo Garante per la Protezione dei dati personali? Secondo quanto risulta al Corriere delle Comunicazioni, l’ex ministro per la PA e Innovazione sarebbe in pole position per sostituire Francesco Pizzetti. Il collegio del Garante per la Privacy, formato da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato scadrà il prossimo 18 aprile. Tra gli altri papabili si fa il nome di Giovanni Buttarelli, attualmente numero due dell'organismo europeo per la Privacy. Per il collegio circolano invece i nomi di Luigi Manconi (ex parlamentare Ds) e di Antonio Pilati (ex Antitrust). Brunetta è stato ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione dal 2008 al 2011 ed è tuttora deputato. Da giugno 1999 ad aprile 2008 è deputato al Parlamento europeo, eletto nelle liste di Forza Italia ed iscritto al gruppo Ppe-De, dove ha ricoperto l’incarico di vicepresidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia; è stato, inoltre, membro della Delegazione parlamentare mista Ue-Croazia, della Delegazione parlamentare mista UE- Turchia e della Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese. Fondatore e direttore della rivista Labour – Review of labour economics and industrial relations, edita da Blackwell Publishing Ltd. Ha curato insieme a Vittorio Feltri la collana “Manuali di Conversazione Politica” edita da Libero e Free Foundation, e la collana “Manuali di Politica Tascabile” edita da Il Giornale e Free Foundation. Negli anni Ottanta e Novanta ha collaborato, in qualità di consigliere economico, con i governi Craxi, Amato e Ciampi. È stato consigliere economico del Presidente del Consiglio Berlusconi negli anni 2003-2006. Dal 1985 al 1989 ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Comitato Manodopera e Affari Sociali dell’Ocde (Parigi). Dal 1983 al 1987 è stato responsabile, presso il Ministero del Lavoro, di tutte le strategie per l’occupazione e la politica dei redditi. Nel 1989 ha fondato l’Eale (European Association of Labour Economist), di cui è stato il primo presidente.

Abrogato il DPS, ma restano obbligatorie le altre misure minime di sicurezza

Il Decreto sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha apportato delle modifiche al Decreto Legislativo 196/2003: in particolare nella soppressione della lettera g) del comma 1 e 1 bis e nella soppressione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del Disciplinare Tecnico allegato B al Codice. Viene quindi abrogato l’obbligo della redazione del Documento programmatico della sicurezza sui dati e di conseguenza il contenuto dello stesso documento che veniva specificato nei punti, ora revocati del disciplinare tecnico. Per la platea dei soggetti che erano rimasti destinatari dell’obbligo di redazione e aggiornamento del DPS cambia poco! Infatti sono rimaste invariate le norme relative a: 1. Incaricati del trattamento (art. 30 d.lgs.196/2003) Devono essere designati per iscritto e nella designazione deve essere puntualmente individuato l’ambito di trattamento consentito 2. Responsabili del trattamento (art.29 D.lgs.196/2003) I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. 3. Obblighi di sicurezza (art.31 d.lgs.196/2003) Obbligo del Titolare di adottare tutte le misure idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati ,accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 4. Misure minime obbligatorie (artt. 34 e 35 del Codice) a) Autenticazione informatica b) Adozione di procedure per la gestione delle credenziali di autenticazione c) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione d) Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati ed addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici e) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ed accessi non consentiti a determinati programmi informatici f) Adozione di procedure per la custodia delle copie di sicurezza, il ripristino e la disponibilità dei dati g) Previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento di relativi compiti; h) Previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzate all’identificazione degli incaricati. Restano inoltre in vigore tutte le altre norme relative a: • Adempimenti attribuzioni amministratore di sistema. • Adempimenti videosorveglianza. • Adempimenti relativi al regolamento per l’uso dei sistemi informativi aziendali. • Adempimenti relativi al trattamento dei dati dei dipendenti nei rapporti di lavoro. In definitiva, il DPS, dovrà essere sostituito da una “Policy Privacy Aziendale” che dovrà essere costantemente aggiornata nel corso dell’intero anno, (al contrario del DPS che aveva una scadenza temporale definita al 31 marzo). La redazione della "Policy" non è specificatamente indicata da una norma del Codice, ma appare come una logica conseguenza per poter riepilogare l’assolvimento di tutti gli adempimenti sopra richiamati. Un “riepilogo” a prova di verifica ed opponibile a tutti quei soggetti che dovessero chiamare in causa il titolare come indicato all’art. 15 del d.lgs.196/2003 che prevede il risarcimento del danno anche non patrimoniale, (cagionato ad altri per effetto del trattamento) , ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile. E’ fondamentale quindi che tale concetto sia efficacemente trasmesso poiché il rischio di tale semplificazione è quello di far credere che non sia più necessario far nulla in tema di protezione dei dati personali. Infatti anche la versione di Privacy XP sarà presto disponibile con un impotante aggiornamento in live update alla versione 12.

La formazione obbligatoria degli incaricati può essere un peso, ma il rischio sanzioni è da codice rosso

La formazione agli incaricati del trattamento di dati personali, è spesso l’aspetto più critico del processo di adeguamento di un' azienda alla Legge sulla Privacy. E l'impresa più ardua non è tanto reperire docenti esperti o provvedere contenuti didattici appropriati, quanto riuscire a convincere lo stesso imprenditore che il tempo impiegato per frequentare un corso non è certo “tempo perso”, e che le multe possono essere salate. In ordine agli obblighi posti dal Dlgs 196/2003 in materia di formazione del personale, è opportuno rammentare che, per i titolari del trattamento che nella propria attività effettuano trattamento di dati personali, nelle misure di sicurezza prescritte dal Disciplinare Tecnico del suddetto decreto, la regola 19.6 prescrive: "la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali". Poiché dalle rilevazioni che ci giungono da vaste aree del territorio nazionale, da tempo emerge una estesa carenza della formazione degli incaricati del trattamento di dati personali, e la non ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Regola 19.6 rappresenta un illecito penale da parte del titolare del trattamento, il quale può essere punito con l' arresto sino a due anni (Rif. Art. 169 Dlgs 196/2003), e una multa da 10.000 a 120.000 euro, (rif. Art.162 comma 2 bis), senza contare l’eventualità della pubblicazione della sentenza in caso di condanna, alla luce degli intensificati controlli da parte del Garante per la Privacy e della Guardia di Finanza, è fortemente raccomandato a tutti gli enti ed aziende di rivolgere particolare attenzione alla attuazione delle misure minime di sicurezza, comprese quelle relative al dovere di rendere edotti i propri dipendenti e collaboratori circa la normativa sulla tutela dei dati personali. Visto che con il nuovo anno la maggior parte di aziende e pubblcihe amministrazioni dovranno procedere al riaggiornamento del Dps, fornendo in esso le evidenze oggettive circa la pianificazione e l'effettuazione della formazione obbligatoria degli incaricati, Federprivacy ha strutturato un apposito modulo di 8 ore, la cui classe si terrà proprio a gennaio 2012. Questo corso di formazione di un giornata valido per l'assolvimento degli obbighi formativi in materia di privacy per gli incaricati del trattamento di dati personali secondo le prescrizioni del punto 19.6 del Disciplinare Tecnico All.B al Dlgs 196/2003, sarà anche sottoposto ad audit per ottenere la qualificazione di Tüv Italia e provvede ai partecipanti le conoscenze fondamentali dei contenuti della normativa italiana sulla protezione dei dati personali, indispensabili per iniziare a svolgere l’attività di consulenza privacy, o svolgere il ruolo aziendale di Referente Privacy (Privacy Officer), affrontando le tematiche degli adempimenti di base prescritti dal Dlgs 196/2003 e i conseguenti adeguamenti da adottare nella gestione della privacy aziendale, incluso la redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, l’adozione delle misure di sicurezza, e le sanzioni previste per l’inosservanza della normativa. La partecipazione a questo corso, provvede inoltre le basi necessarie per accedere alla formazione specialistica compresa nello Schema di Certificazione della figura professionale di Consulente della Privacy, sugli standard della Normativa Europea Iso 17024:2008 con TÜV Examination Institute. Per andare incontro alle aziende che necessitano di sottoporre alla formazione obbligatoria più di un dipendente, Fedeprivacy ha previsto degli speciali sconti per partecipazioni multiple, come specificato nella scheda del corso.

Privacy, l'Europa verso le nuove regole

Le nuove regole dell’Ue sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati personali suscitano non poche preoccupazioni nel mondo delle aziende. Lo rende noto il Financial Times, aggiungendo che il nuovo pacchetto per l’armonizzazione delle leggi sulla privacy e suilla data protection, che entrerà in vigore nei 27 paesi dell’Unione Europea superando la frammentazione nazionale oggi in vigore, sarà presentato dalla Commissione Europea fra due giorni. Ma già da tempo le aziende, in particolare gli operatori Tlc europei rappresentati dall'Etno, temono che il giro di vite in arrivo sarà molto più stringente del previsto. Particolarmente temuta la misura che obbligherebbe le aziende a chiedere il permesso preventivo ad ogni persona registrata nei loro data base. La nuova normativa interesserà anche le aziende extra Ue che hanno a che fare con consumatori europei. Una misura già osteggiata dalle Autorità statunitensi. Mercoledì prossimo la Commissione Europea renderà noto il nuovo pacchetto su privacy e data protection, che imporrà a tutte le aziende un cambiamento totale del modo di trattare i dati su clienti e personale interno. Si tratta del primo intervento normativo in materia di privacy dal 1995, quando la legge sulla privacy entro in vigore nell’Ue. L’impatto del nuovo pacchetto non riguarderà soltanto web company come Google e Facebook, che gestiscono milioni di dati personali degli utenti, ma tutte le aziende. In particolare, tutte le aziende che hanno un database dove sono conservati i dati personali di dipendenti e clienti, che dovranno per legge giustificare come sono entrati in possesso dei dati personali e a quale scopo li utilizzano. “Da anni facciamo pressione perché la gestione dei dati personali venga armonizzata nell’Ue – dice Ron Zink, chief operating officer di Microsoft Europe e consulente generale associato – ma siamo preoccupati che le nuove proposte siano troppo restrittive”. Una bozza delle nuove proposte in discussione consultata dal Financial Times, prevede una multa fino al 2% del fatturato globale ai danni delle aziende che violino le nuove norme sulla privacy. In precedenza, Viviane Reading, commissario Ue per la Giustizia e deus ex machina della nuova normativa, aveva proposto una multa fino al 5% del fatturato globale in caso di trasgressione da parte delle aziende. Di certo, il mondo del business farà di tutto per rendere meno stringenti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, che dovrebbe entrare in vigore entro un anno. Altri temi caldi nel pacchetto privacy, l’obbligo per le aziende che offrono servizi online di garantire il “diritto all’oblio” agli utenti. Una bella gatta da pelare per web company come ad esempio Facebook e LinkedIn. Inoltre, l’Ue intende imporre alle aziende che subiscono perdite di dati personali l’obbligo di comunicarlo agli interessati e alle autorità di riferimento. Le aziende con più di 250 dipendenti dovranno nominare un responsabile interno per la privacy, per assicurare il rispetto delle regole sulla data protection. Infine, è prevista la creazione di un nuovo European Data Protection Board, composto dai 27 regolatori dell’Ue in seno alla Commissione Europea, allo scopo di coordinare casi che coinvolgono diversi paesi, come ad esempio quello che l’anno scorso ha interessato Google Street View, che in mancanza di un unico organismo ha portato all’apertura di una dozzina di dossier in diversi paesi europei.

Garante privacy: per la tranquillità di utenti e consumatori no alle telefonate mute

È proprio sul fenomeno delle telefonate mute, quelle cioè nelle quali il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messo in comunicazione con alcun interlocutore che il Garante per la privacy, nel comunicato stampa del 15 dicembre 2011, ha dettato alcune prescrizioni. Ciò che ha spinto l’Autorità all’intervento è lo spropositato aumento delle segnalazioni per chiamate di questo tipo che gli abbonati rivolgono all'Autorità. Il fenomeno nasce dall’uso da parte delle aziende di sistemi di instradamento automatico di telefonate con la finalità di mettere in comunicazione gli utenti contattati con i call center addetti alla promozione di servizi e prodotti di quelle stesse aziende: tuttavia, tali sistemi se impropriamente utilizzati possono provocare gravi disagi agli utenti. È quanto accaduto con un’importante società energetica, la prima ad essere finita nel mirino del Garante. Il sistema utilizzato dalla società prevedeva, infatti, la possibilità di inoltrare ai numerosi call center un numero di telefonate anche molto superiore alla capacità ricettiva degli operatori: questo al fine di evitare tempi morti o inattività. Di conseguenza, però, non per tutte le chiamate c’era sempre un operatore disponibile, pertanto, chi rispondeva si trovava spesso di fronte ad una telefonata “muta” che, soprattutto se ripetuta, generava negli utenti fastidi e anche allarme. L’Autorità ha, dunque, prescritto una serie di misure per evitare di insidiare la tranquillità di utenti e consumatori: è necessario, infatti, che chi si dota di sistemi di chiamata di questo tipo utilizzi accorgimenti che impediscano la reiterazione di una telefonata “muta” ed escludano la possibilità di chiamare quel numero per almeno trenta giorni. In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.

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